Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori degli studi professionali
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NORME TRANSITORIE

Nel caso in cui in data antecedente alla decorrenza del presente Regolamento il datore di lavoro abbia effettuato il versamento di somme alla Cassa, senza procedere alla dovuta iscrizione dei lavoratori per i quali quei versamenti sono stati eseguiti, al momento della loro iscrizione al datore di lavoro è riconosciuta la possibilità di richiedere per iscritto che la decorrenza delle prestazioni sia retrodatata dal primo giorno del 3° mese successivo a quello nel quale è stato eseguito il primo versamento.

La retrodatazione sarà possibile fino ad un massimo di un anno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene l’iscrizione del dipendente.Quanto sopra a condizione che, dalla data del primo versamento, i versamenti del datore di lavoro siano stati continuativi fino alla mensilità precedente a quella in cui avviene l’iscrizione del lavoratore.Nel caso di versamenti non continuativi per uno o più lavoratori  la decorrenza delle prestazioni sarà quella prevista dall’art. 3 del Regolamento.

In nessun caso si procederà alla restituzione dei contributi versati in data anteriore all’entrata in vigore del presente regolamento né al riconoscimento degli stessi a copertura dei contributi dovuti dalla data di iscrizione del/dei lavoratore/i.
Restano in ogni caso dovuti i contributi arretrati relativi a lavoratori iscritti in data antecedente all’entrata in vigore del presente Regolamento, sulla base di quanto previsto dalle precedenti normative reperibili sul sito www.cadiprof.it

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