Cos’è Cadiprof
Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori degli Studi Professionali
Scopri tutto su Cadiprof
Chi siamo
CADIPROF è la Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori degli Studi Professionali in applicazione del CCNL.
Regolamento
Il regolamento disciplina i rapporti fra la Cassa, i datori di lavoro e i propri lavoratori iscritti.
Lo Statuto
Lo statuto disciplina i rapporti fra le parti costituenti della Cassa.
Organigramma
L’organigramma rappresenta le cariche e le funzioni all’interno della Cassa.
CCNL
Il CCNL disciplina i rapporti tra i datori di lavoro e i propri lavoratori subordinati.
Le Prestazioni di Cadiprof
PIANO SANITARIO
Gestito da
PACCHETTO FAMIGLIA
PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE
Scopri tutte le Prestazioni
Prestazioni ODONTOIATRICHE
In questa sezione trovi una serie di convenzioni che Cadiprof ha stipulato in favore degli iscritti e dei familiari, per usufruire di servizi e prestazioni a tariffe agevolate.
Convenzione EssilorLuxottica per l’acquisto di occhiali presso i negozi Salmoiraghi & Viganò e Grand Vision
Convenzione Innovabiohealth per Test e Analisi specifiche a domicilio
Convenzione Psicologo di Base
Analisi Cliniche Specifiche
Scopri tutte le Convenzioni
Le prestazioni vanno richieste con le proprie credenziali tramite procedura on-line.
Prenotazioni Piano sanitario
Rimborsi Piano sanitario
Rimborsi Pacchetto Famiglia
Rimborsi Prestazioni odontoiatriche
Scopri come usufruire delle prestazioni
Tutte le prestazioni sono richiedibili direttamente dalla tua area riservata quindi, per l’inoltro on-line, non occorre scaricare e compilare il modulo rimborso. In questa sezione trovi la modulistica richiesta per ogni specifica garanzia, suddivisa per settori.
Modulistica Piano Sanitario
Modulistica Pacchetto Famiglia
Modulistica Prestazioni Odontoiatriche
LA GUIDA COMPLETA
Scarica il pdf della Guida Completa alle prestazioni CADIPROF Scarica la guida
Guida Piano sanitario
Guida Prestazioni Odontoiatriche
Guida Pacchetto Famiglia
Aziende e Consulenti
Area amministrativa
Sezione dedicata ai datori di lavoro, studi e consulenti
Scopri l’area dedicata a aziende e consulenti
Informazioni Generali
Qui trovi tutte le informazioni sugli obblighi e sulle modalità di iscrizione del tuo studio professionale e dei tuoi dipendenti e collaboratori.
Modulistica studi
Qui trovi i moduli fondamentali con i quali comunicare tutte le principali variazioni nella composizione dell’organico del tuo studio professionale.
Modulo di Iscrizione
Modulo di attribuzione
Modulo di Cessazione
Istruzioni e regolamento
Istruzioni per la compilazione delega F24
Il Regolamento Amministrativo
La Circolare n° 43 del 15/10/2010
Attestazione Iscrizione Anagrafe Fondi Sanitari
Le piattaforme del Welfare studi Professionali:
Prestazioni del Piano Sanitario erogate tramite UniSalute
Prestazioni del Pacchetto Famiglia erogate direttamente da Cadiprof
Prestazioni Odontoiatriche erogate tramite FAS ANDI
Prestazioni per i dipendenti
Prestazioni per i professionisti
Piano Assistenza Professionisti (Unisalute)
Prestazioni Dirette Gestione Professionisti
Rimborso spese Odontoiatriche
Cyber Risk
Convenzioni
Fondoprofessioni
In caso di infortunio – Obblighi
In caso di infortunio, il Contraente, l’Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve presentare denuncia scritta contenente il Verbale di Pronto Soccorso con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento, le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico attestante l’entità e la sede delle lesioni.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 Codice civile. Deve altresì allegare tutta la specifica documentazione richiesta dalle singole garanzie.
Il familiare beneficiario della garanzia deve:
Per il diritto alle prestazioni la copertura del dipendente iscritto a Cadiprof e dei suoi familiari beneficiari deve risultare attiva alla data dell’evento e alla data delle prestazioni o spese sostenute. L’Iscritto Cadiprof deve aver provveduto a registrare i componenti del suo nucleo familiare sul portale Cadiprof. Si ricorda che la copertura del familiare si attiva con quella del titolare capo nucleo iscritto e cessa con la data di cessazione del lavoratore iscritto.
L’iscritto deve inserire, per conto del suo familiare, la richiesta di indennizzo.
Il rimborso viene erogato esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al dipendente iscritto.
Si specifica che per uno stesso evento/infortunio è possibile usufruire di tutte e tre le garanzie.
Le garanzie a favore dei familiari sono erogate a condizione che gli stessi non risultino già iscritti a Cadiprof in qualità di dipendenti titolari di copertura principale. Se un dipendente è iscritto a Cadiprof in qualità di titolare, non può essere registrato anche come familiare di un altro dipendente iscritto.
Il termine di prescrizione per le richieste di rimborso è di due anni dalla data dell’evento (infortunio).
Si estendono alla presente garanzia, ove applicabili, tutte le disposizioni previste dal regolamento amministrativo e dalle Disposizioni generali.
Oggetto dell’assicurazione
La copertura vale in caso di Infortunio, fatto salvo quanto espressamente escluso dall’articolo “Esclusioni”, subito dal beneficiario nello svolgimento della propria vita privata o professionale.
Sono compresi gli infortuni subiti:
1. in conseguenza di malore o in stato di incoscienza;
2. a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi (relativi ad atti non voluti);
3. a causa di tumulti popolari, atti di terrorismo, aggressioni o atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, purché non siano conseguenza di contaminazione nucleare, biologica e/o chimica e a condizione che l’Assicurato non vi abbia partecipato in modo volontario;
4. in conseguenza di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche, per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio della guerra (in Paesi sino ad allora in pace), purché gli infortuni non siano conseguenza di contaminazione nucleare, biologica e/o chimica e sempreché l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trova all’estero in una nazione sino ad allora in condizioni di pace e purché non vi abbia partecipato in modo volontario;
5. durante il servizio di volontariato svolto sul territorio della Repubblica Italiana in qualità di iscritto ad un’associazione di volontariato riconosciuta dalle disposizioni di legge.
La garanzia è estesa anche ai seguenti casi:
6. asfissia non di origine morbosa;
7. avvelenamento acuto da ingestione o da assorbimento di sostanze per causa fortuita e involontaria;
8. avvelenamento del sangue o infezione – escluso il virus H.I.V. – purché il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo al momento del verificarsi di una lesione esterna traumatica;
9. annegamento;
10. lesione muscolare da sforzo, per tale intendendo il dispiego improvviso e anomalo di energia muscolare al di fuori della comune gestualità a fronte di un evento eccezionale e inaspettato, salvo quanto previsto dall’articolo “Esclusioni”, lettera q);
11. ernia addominale da sforzo;
12. avvelenamento acuto o infezione da morsi di animali o da punture di insetti o aracnidi, escluse le infezioni malariche e di qualsiasi altra malattia;
13. folgorazione, colpo di sole o di calore;
14. assideramento o congelamento;
15. lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive.
– Rischio volo
L’Assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei che venissero dallo stesso effettuati in qualità di passeggero, su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Aeroclub nonché gli infortuni derivanti da guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non (salvo quanto previsto dall’articolo “Oggetto dell’assicurazione”). Resta altresì inteso che l’operatività della presente garanzia non si estende all’eventuale Assicurazione complementare infortuni dei quali sia civilmente responsabile il Contraente.
Esclusioni
La copertura non vale per gli infortuni causati da:
a) guida di veicoli o natanti a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di Legge in vigore o in caso di patente scaduta salvo, in quest’ultimo caso, che l’Assicurato abbia al momento del Sinistro i requisiti necessari ad ottenere il rinnovo;
b) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore sia su circuiti o piste sia in tutte le tipologie di gare, competizioni e relative prove, salvo che si tratti di regolarità pura;
c) guida o uso come passeggero di aeromobili (considerati come tali anche deltaplani, ultraleggeri e simili), salvo quanto disposto al precedente articolo “Rischio volo”;
d) pratica di sport aerei in genere;
e) pratica dei seguenti sport:1. atletica pesante, guidoslitta (bob), bungee jumping, kayak, torrentismo, hydrospeed, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, pugilato, salto dal trampolino con sci o idroscì, kitesurf, alpinismo con scalate di grado superiore al terzo della scala UIAA, arrampicata libera (free climbing), sci acrobatico, sci estremo, skeleton, speleologia, paracadutismo;2. immersioni con autorespiratore (salvo quelle effettuate sotto la guida dell’Istruttore subacqueo, esclusivamente in occasione della partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello);
f) pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti Remunerazione sia diretta sia indiretta;
g) ubriachezza (con tasso alcolemico superiore o uguale a 1,5 g/l), uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque alterazioni psichiche volontariamente procuratesi;
h) partecipazione a delitti dolosi commessi o tentati;
i) da imprese temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa;
j) guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali o civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche, salvo quanto stabilito all’articolo “Oggetto dell’assicurazione”, punto 4., e all’articolo “Rischio volo”. È sempre escluso l’Infortunio derivante dai suddetti eventi che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
k) partecipazione a operazioni e interventi militari derivanti da obblighi verso lo stato italiano fuori dai confini di quest’ultimo o per il richiamo al servizio militare per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale;
l) terremoti, maremoti, inondazioni/alluvioni, eruzioni vulcaniche;
m) reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva indipendentemente dalle cause che le hanno generate.
Non sono equiparati ad Infortunio e sono quindi esclusi dalla copertura i seguenti casi:
n) conseguenze dell’Infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
o) conseguenze di operazioni chirurgiche, di accertamenti o di cure mediche non resi necessari da Infortunio;
p) infarto da qualsiasi causa determinato;
q) rottura sottocutanea di tendini (intendendosi per tale la lacerazione totale o parziale di un tendine in assenza di un evento traumatico conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di Polizza);
r) ernie, fatta eccezione per quelle addominali da sforzo come previsto all’articolo “Oggetto dell’assicurazione” punto 11
Persone non assicurabili
Indipendentemente dalla valutazione dello stato di salute dell’Assicurato, non sono assicurabili le persone affette da:
Qualora una o più delle affezioni sopraindicate insorgano nel corso del contratto, quest’ultimo cessa con effetto immediato ai sensi dell’art. 1898 codice civile.Le persone con difetti fisici o con mutilazioni rilevanti sono assicurabili solo a seguito di appositi accordi tra il Contraente e l’Impresa.
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