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Pacchetto Famiglia

Garanzia infortuni per Coniuge/Convivente e Figli – Condizioni generali e importanti precisazioni relative alla garanzia infortuni.

In caso di infortunio – Obblighi

In caso di infortunio, il Contraente, l’Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve presentare denuncia scritta contenente il Verbale di Pronto Soccorso con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento, le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico attestante l’entità e la sede delle lesioni.

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 Codice civile. Deve altresì allegare tutta la specifica documentazione richiesta dalle singole garanzie.

Il familiare beneficiario della garanzia deve:

  • presentare il certificato di stato di famiglia per provare l’appartenenza al nucleo dell’iscritto Cadiprof;
  • presentare la specifica documentazione richiesta come indicato nel regolamento della copertura: indennità giornaliera per ricovero da infortunio, indennità giornaliera per ingessatura da infortunio, rimborso spese mediche da infortunio;
  • sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall’Impresa;
  • fornire alla stessa ogni altra informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato;
  • le note delle spese devono essere intestate al beneficiario che ha subito l’infortunio.

Per il diritto alle prestazioni la copertura del dipendente iscritto a Cadiprof e dei suoi familiari beneficiari deve risultare attiva alla data dell’evento e alla data delle prestazioni o spese sostenute. L’Iscritto Cadiprof deve aver provveduto a registrare i componenti del suo nucleo familiare sul portale Cadiprof. Si ricorda che la copertura del familiare si attiva con quella del titolare capo nucleo iscritto e cessa con la data di cessazione del lavoratore iscritto.

L’iscritto deve inserire, per conto del suo familiare, la richiesta di indennizzo.

Il rimborso viene erogato esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al dipendente iscritto.

Si specifica che per uno stesso evento/infortunio è possibile usufruire di tutte e tre le garanzie.

Le garanzie a favore dei familiari sono erogate a condizione che gli stessi non risultino già iscritti a Cadiprof in qualità di dipendenti titolari di copertura principale. Se un dipendente è iscritto a Cadiprof in qualità di titolare, non può essere registrato anche come familiare di un altro dipendente iscritto.

Il termine di prescrizione per le richieste di rimborso è di due anni dalla data dell’evento (infortunio).

Si estendono alla presente garanzia, ove applicabili, tutte le disposizioni previste dal regolamento amministrativo e dalle Disposizioni generali

Oggetto dell’assicurazione

La copertura vale in caso di Infortunio, fatto salvo quanto espressamente escluso dall’articolo “Esclusioni”, subito dal beneficiario nello svolgimento della propria vita privata o professionale.

Sono compresi gli infortuni subiti:

1.         in conseguenza di malore o in stato di incoscienza;

2.         a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi (relativi ad atti non voluti);

3.         a causa di tumulti popolari, atti di terrorismo, aggressioni o atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, purché non siano conseguenza di contaminazione nucleare, biologica e/o chimica e a condizione che l’Assicurato non vi abbia partecipato in modo volontario;

4.         in conseguenza di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche, per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio della guerra (in Paesi sino ad allora in pace), purché gli infortuni non siano conseguenza di contaminazione nucleare, biologica e/o chimica e sempreché l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trova all’estero in una nazione sino ad allora in condizioni di pace e purché non vi abbia partecipato in modo volontario;

5.         durante il servizio di volontariato svolto sul territorio della Repubblica Italiana in qualità di iscritto ad un’associazione di volontariato riconosciuta dalle disposizioni di legge.

La garanzia è estesa anche ai seguenti casi:

6.         asfissia non di origine morbosa;

7.         avvelenamento acuto da ingestione o da assorbimento di sostanze per causa fortuita e involontaria;

8.         avvelenamento del sangue o infezione – escluso il virus H.I.V. – purché il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo al momento del verificarsi di una lesione esterna traumatica;

9.         annegamento;

10.       lesione muscolare da sforzo, per tale intendendo il dispiego improvviso e anomalo di energia muscolare al di fuori della comune gestualità a fronte di un evento eccezionale e inaspettato, salvo quanto previsto dall’articolo “Esclusioni”, lettera q);

11.       ernia addominale da sforzo;

12.       avvelenamento acuto o infezione da morsi di animali o da punture di insetti o aracnidi, escluse le infezioni malariche e di qualsiasi altra malattia;

13.       folgorazione, colpo di sole o di calore;

14.       assideramento o congelamento;

15.       lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive.

– Rischio volo

L’Assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei che venissero dallo stesso effettuati in qualità di passeggero, su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Aeroclub nonché gli infortuni derivanti da guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non (salvo quanto previsto dall’articolo “Oggetto dell’assicurazione”). Resta altresì inteso che l’operatività della presente garanzia non si estende all’eventuale Assicurazione complementare infortuni dei quali sia civilmente responsabile il Contraente.

Esclusioni

La copertura non vale per gli infortuni causati da:

a)            guida di veicoli o natanti a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di Legge in vigore o in caso di patente scaduta salvo, in quest’ultimo caso, che l’Assicurato abbia al momento del Sinistro i requisiti necessari ad ottenere il rinnovo;

b)           uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore sia su circuiti o piste sia in tutte le tipologie di gare, competizioni e relative prove, salvo che si tratti di regolarità pura;

c)            guida o uso come passeggero di aeromobili (considerati come tali anche deltaplani, ultraleggeri e simili), salvo quanto disposto al precedente articolo “Rischio volo”;

d)           pratica di sport aerei in genere;

e)           pratica dei seguenti sport:
1. atletica pesante, guidoslitta (bob), bungee jumping, kayak, torrentismo, hydrospeed, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, pugilato, salto dal trampolino con sci o idroscì, kitesurf, alpinismo con scalate di grado superiore al terzo della scala UIAA, arrampicata libera (free climbing), sci acrobatico, sci estremo, skeleton, speleologia, paracadutismo;
2. immersioni con autorespiratore (salvo quelle effettuate sotto la guida dell’Istruttore subacqueo, esclusivamente in occasione della partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello);

f)            pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti Remunerazione sia diretta sia indiretta;

g)            ubriachezza (con tasso alcolemico superiore o uguale a 1,5 g/l), uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque alterazioni psichiche volontariamente procuratesi;

h)           partecipazione a delitti dolosi commessi o tentati;

i)             da imprese temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa;

j)             guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali o civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche, salvo quanto stabilito all’articolo “Oggetto dell’assicurazione”, punto 4., e all’articolo “Rischio volo”. È sempre escluso l’Infortunio derivante dai suddetti eventi che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;

k)            partecipazione a operazioni e interventi militari derivanti da obblighi verso lo stato italiano fuori dai confini di quest’ultimo o per il richiamo al servizio militare per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale;

l)             terremoti, maremoti, inondazioni/alluvioni, eruzioni vulcaniche;

m)          reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva indipendentemente dalle cause che le hanno generate.

Non sono equiparati ad Infortunio e sono quindi esclusi dalla copertura i seguenti casi:

n)           conseguenze dell’Infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);

o)           conseguenze di operazioni chirurgiche, di accertamenti o di cure mediche non resi necessari da Infortunio;

p)           infarto da qualsiasi causa determinato;

q)           rottura sottocutanea di tendini (intendendosi per tale la lacerazione totale o parziale di un tendine in assenza di un evento traumatico conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di Polizza);

r)            ernie, fatta eccezione per quelle addominali da sforzo come previsto all’articolo “Oggetto dell’assicurazione” punto 11

Persone non assicurabili

Indipendentemente dalla valutazione dello stato di salute dell’Assicurato, non sono assicurabili le persone affette da:

  • alcolismo e tossicodipendenza;
  • sieropositività ove già diagnosticata dal test H.I.V.;
  • sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
  • epilessia;
  • psicosi e disturbi gravi della personalità.

Qualora una o più delle affezioni sopraindicate insorgano nel corso del contratto, quest’ultimo cessa con effetto immediato ai sensi dell’art. 1898 codice civile.
Le persone con difetti fisici o con mutilazioni rilevanti sono assicurabili solo a seguito di appositi accordi tra il Contraente e l’Impresa.

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