Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori degli studi professionali
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Pacchetto Famiglia

Assistenza a figli senza connotazione di gravità

Progetto sperimentale in vigore dal 1.1.2020 al 31.12.2024

CADIPROF rimborsa agli iscritti (nel periodo di validità della garanzia) il 50% delle spese sostenute, dal compimento del terzo anno di età fino al compimento del 18 anno di età, per l’assistenza e la cura del figlio/a (compresi i figli in adozione o in affidamento) che presenti una disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 1.

L’importo verrà riconosciuto per l’ammontare massimo di euro 600,00 annui.

La prima erogazione viene effettuata all’atto della richiesta del dipendente. Le erogazioni successive alla prima avvengono trascorsi almeno dodici mesi dalla data della richiesta precedente per le spese sostenute nel periodo intercorso.

Il rimborso può essere richiesto dal dipendente in copertura con il Piano Sanitario di cui all’art. 10 del Regolamento CADIPROF, da almeno 6 mesi dalla data della richiesta, per le spese sostenute, in costanza di copertura, per ciascun figlio/a non autosufficiente senza connotazione di gravità che necessiti di assistenza ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 1. Ad esempio, in seguito a patologie quali: Disturbi Pervasivi dello sviluppo (DPS), Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), o qualsiasi minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di difficoltà di apprendimento e di relazione tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Rientrano in copertura le seguenti prestazioni:

  •  PRESTAZIONI MEDICHE E/O PRESIDI E/O DISPOSITIVI TECNICI ACQUISTATI SU PRESCRIZIONE DEL MEDICO CURANTE (visite, analisi, farmaci, terapie di supporto, [come logopedista, pet-therapy o similari] con esclusione delle spese odontoiatriche).

La richiesta di rimborso (da redigersi sull’apposito modulo scaricabile dal sito www.cadiprof.it sez. Pacchetto Famiglia contrassegnando il punto I – Contributo per l’assistenza e la cura dei figli non autosufficienti senza connotazione di gravità), deve essere presentata in unica soluzione per l’intera somma erogabile con allegata la seguente documentazione:

  •  Autocertificazione dello stato di famiglia dell’iscritto dalla quale risulti la composizione del nucleo familiare.
  •  Copia del verbale ASL validato dal Centro Medico Legale (CML) dell’Inps di appartenenza ai sensi della Legge104/1992 art. 3 comma 1.
  •  Copia dei documenti di spesa fiscalmente validi (fatture, ricevute, scontrini fiscali parlanti, ticket) riferiti alle spese sostenute per il figlio/a fino a concorrenza della somma erogabile, intestati al dipendente o al figlio/a.
  •  Copia della prescrizione del medico curante per le prestazioni mediche, i farmaci, i presidi sanitari e/o dispositivi tecnici (per questi dispositivi la prescrizione non deve avere una data superiore ai sei mesi dalla data di emissione della relativa fattura)
  •  Copia fotostatica dell’ultima busta paga.

Per informazioni su come richiedere il rimborso visita la sezione Richiesta rimborso

La somma massima a disposizione per garanzia si intende erogabile per familiare ed evento; nel caso di richiesta da parte di più dipendenti iscritti per il medesimo familiare, tale somma sarà riconosciuta solo fino alla concorrenza del massimale disponibile per l’evento.

Si ricorda che il termine di prescrizione per le richieste di rimborso è di due anni dalla data della spesa e che si estendono alla presente garanzia, ove applicabili, tutte le disposizioni previste dal regolamento amministrativo e dalle  Disposizioni generali.  

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